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Stato Civile

Informazioni Generali

I cittadini italiani sono sempre tenuti a comunicare alle autorità italiane le variazioni nello stato civile del loro nucleo familiare avvenute all’estero (nascite, matrimoni, unioni civili, divorzi, decessi, adozioni, cambi di nome e cognome) presentando i certificati di stato civile o le sentenze straniere che li riguardano al Consolato competente territorialmente o direttamente al Comune.

Anche nel caso di eventi avvenuti in Italia, è opportuno darne informazione all’ufficio consolare presso cui si è registrati, onde poter aggiornare la posizione nello schedario consolare.

L’ufficio di Stato Civile si occupa di:

– Registrazione di nascite, matrimoni, unioni civili (= matrimoni fra persone dello stesso sesso), decessi

– Riconoscimento di adozione di minorenni stranieri

– Invio di sentenze di divorzio

– Cambio o correzione del nome e del cognome

– Ricevimento delle dichiarazioni di riconoscimento di paternità e delle sentenze di filiazione

– Pubblicazioni di matrimonio (per cittadini italiani che si sposano in Italia)

– Invio per trascrizione di atti di separazione dei beni firmati presso l’ufficio notarile del Consolato

* Si comunica che, a partire dal 15 novembre 2021, i cittadini iscritti nelle anagrafi italiane (sia APR che AIRE) hanno la possibilità di richiedere direttamente online diversi tipi di certificati anagrafici. Il rilascio di tali certificati e’ gratuito e possibile solo a condizione di avere un’identità digitale (CIE, Spid o CNS), dal momento che tale modalità è ormai l’unica in Italia per accedere ai servizi telematici erogati dalla Pubblica Amministrazione.

Il sito al quale e’ necessario connettersi e’

https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/;

i certificati che si possono richiedere, per se’ oppure per i familiari conviventi anagraficamente, sono:

● Anagrafico di nascita
● Anagrafico di matrimonio
● di Cittadinanza
● di Esistenza in vita
● di Residenza AIRE
● di Stato civile
● di Residenza in convivenza
● di Stato di famiglia AIRE
● di Stato Libero
● Anagrafico di Unione Civile
● di Contratto di Convivenza

CHI PUO’ RIVOLGERSI PER QUESTIONI DI STATO CIVILE AL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A NEW YORK:

I cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato Generale in regola con l’iscrizione AIRE, possono presentare atti per eventi di stato civile avvenuti in qualsiasi Stato USA o altro Paese, purché predisposti correttamente secondo le regole valide nel Paese di emissione del documento.

I cittadini italiani iscritti AIRE presso altre circoscrizioni consolari o residenti in Italia possono presentare qui solo gli atti relativi ad eventi avvenuti nel territorio di competenza di questo Consolato.

I cittadini italiani residenti in Italia e temporaneamente in questa circoscrizione consolare possono scegliere se incaricare il Consolato di trasmettere gli atti ai propri Comuni di residenza oppure se presentarli personalmente presso gli uffici comunali (possibilità prevista dal DPR 396/2000 art. 12, comma 11). Chi fosse interessato a questa ultima opzione, oltre a predisporre i documenti originali come indicato nelle sezioni specifiche di questo sito, dovrà presentare altresì una traduzione integrale e corretta dell’atto da trascrivere, che sarà autenticata da questo Consolato Generale previo appuntamento da concordare con questo ufficio stato civile via email: statocivile.newyork@esteri.it

IMPORTANTE

I figli minorenni di cittadini italiani vengono automaticamente iscritti all’AIRE come cittadini italiani dall’ufficio Stato Civile al momento della registrazione del certificato di nascita.

I genitori interessati devono proseguire qui la navigazione e NON consultare la sezione Cittadinanza del sito, che riguarda solo i maggiorenni.

La presentazione di certificati di stato civile (nascite, matrimoni, unioni civili, decessi) o di altri atti stranieri da registrare in Italia (sentenze di divorzio e di cambio del nome) deve avvenire esclusivamente per posta.

È necessario invece concordare un appuntamento con l’ufficio stato civile, inviando una email a statocivile.newyork@esteri.it, per i seguenti servizi:

– Pubblicazioni di matrimonio;

– Presentazione di sentenze straniere di adozione di minorenni;

– Firma di atti di riconoscimento di paternità;

– Casi particolari qui non elencati.

Regole generali valide per tutti i documenti di stato civile:

Per poter effettuare le trascrizioni di stato civile, l’amministrazione italiana deve ricevere e conservare i documenti esclusivamente in originale. Non è quindi possibile inviare i documenti a mezzo posta elettronica e non è possibile richiedere la restituzione degli stessi.

I documenti originali e le relative legalizzazioni sono richiesti alle autorita’ straniere competenti esclusivamente dai diretti interessati o da persona appositamente delegata. Chi non fosse in grado di richiedere personalmente i certificati di stato civile (ad esempio perché residente altrove) dovrà rivolgersi a professionisti locali. Si segnala che tale servizio viene effettuato (a pagamento) anche dai patronati italiani. Per la lista dei patronati, cliccare qui.

Si raccomanda di fornire sempre alle autorità locali le generalità corrette, esattamente come risultano dai documenti italiani. Inoltre si raccomanda di controllare i certificati ottenuti e di fare correggere eventuali errori prima di procedere alla legalizzazione e alla traduzione.

Ogni documento di cui si chiede la trascrizione deve essere accompagnato dal relativo modulo di richiesta trascrizione dell’atto, compilato, datato e firmato dal/dalla cittadino/a italiano/a che richiede il servizio e da copia del documento d’identità valido (preferibilmente passaporto Italiano).

I moduli si trovano in questo link.

Tutti i documenti originali (certificati di stato civile e sentenze straniere) per essere registrati in Italia devono possedere due requisiti:

1. Essere correttamente legalizzati

2. Essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana

Una volta completata, la documentazione puo’ essere inserita in una busta e spedita per posta, al seguente indirizzo: Consolato Generale d’Italia, Ufficio Stato Civile, 690 Park Avenue, New York, NY 10065, oppure consegnata personalmente, durante l’orario di apertura al pubblico, presso la dropbox posizionata all’ingresso del Consolato.

A causa del volume delle richieste l’ufficio non è in grado di dare conferma di ricezione dei documenti. Chi ne abbia necessità è pregato di ricorrere a spedizioni postali dotate di “Tracking Number” o di servizio ricevuta di avvenuta consegna.
Per i certificati non formati nella circoscrizione consolare del Consolato Generale d’Italia in New York si raccomanda di verificare sempre la correttezza della documentazione con il Consolato italiano competente per territorio.
Per la verifica della trascrizione si prega di contattare direttamente il Comune competente.

1. Legalizzazione

La legalizzazione rende il certificato straniero valido per l’utilizzo nell’ordinamento giuridico italiano.

Negli USA, in Italia e negli altri Paesi firmatari della Convezione dell’Aja del 5 ottobre 1961 la legalizzazione avviene attraverso il rilascio di una certificazione chiamata universalmente APOSTILLE che un’autorità incaricata allega al certificato originale (ha vari formati ma la si può riconoscere perché riporta sempre la dicitura APOSTILLE, uguale in tutte le lingue).

Attenzione: negli USA non esiste un’autorità centrale che rilasci l’Apostille; essa viene rilasciata dal Secretary of State di ogni singolo Stato in cui è stato emesso il documento.

Per i Paesi che non aderiscono alla Convenzione dell’Aja sull’Apostille è necessario che il documento venga legalizzato dall’Ambasciata o Consolato italiano competente. Si prega, pertanto, di contattare la Rappresentanza italiana nel Paese dove è stato emesso l’atto per le relative informazioni.

2. Traduzione

La traduzione deve essere:

– eseguita direttamente in italiano dalla lingua in cui è redatto il documento originale

– completa: deve contenere tutto il testo presente sul documento originale, senza omissioni, con date inserite in modalità “italiana” (giorno/mese/anno)

– conforme: non sono ammessi sunti o interpretazioni

– dattiloscritta: non sono accettate traduzioni scritte a mano

N.B.: L’Apostille o le altre legalizzazioni non necessitano di traduzione.

Documenti USA:

Sul sito di questo Consolato Generale è presente una lista di traduttori.

Le traduzioni delle sentenze (divorzio, cambi nome, adozioni) dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di conformità (Certificate of Accuracy) da parte del traduttore.

Documenti di altri Paesi:

Documenti in lingua inglese provenienti da altri Paesi:

Posto che il documento originale andrà legalizzato secondo le regole del Paese in cui è stato emesso, la traduzione può essere eseguita da traduttori autorizzati nei Paesi di origine oppure da uno dei traduttori presenti sulla lista pubblicata sul nostro sito.

Documenti in lingua diversa dall’inglese provenienti da altri Paesi:

Le traduzioni dovranno essere eseguite da traduttori autorizzati nei Paesi di origine e legalizzate secondo la normativa vigente in quei Paesi. Pertanto esse dovranno essere munite o di Apostille o di un timbro di conformità della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente territorialmente. Per informazioni sull’ottenimento dell’Apostille o sulla procedura per ottenere la lista dei traduttori autorizzati e successivamente il timbro di conformità rivolgersi direttamente alle Ambasciate e Consolati italiani competenti territorialmente.

Alcune importanti precisazioni:

Nome attribuito ai figli

L’ordinamento italiano vieta di imporre ai figli lo stesso nome di un genitore vivente o un cognome come nome. Si segnala che in tali casi il Comune potrà disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica che potrà ordinarne la correzione d’ufficio.

Non sono ammessi, inoltre, nomi ridicoli, offensivi o che richiamino determinati personaggi storici.

Nome da sposate delle donne

La normativa italiana non prevede che le donne scelgano di assumere dopo le nozze il cognome del coniuge, come invece avviene nella normativa statunitense. Anche a fronte di tale scelta il nome italiano delle interessate continuerà ad essere quello di nascita e così continuerà ad essere indicato nel passaporto italiano.

Dove richiedere i certificati

Per conoscere gli indirizzi degli uffici che rilasciano gli atti di stato civile e l’Apostille in questa circoscrizione consolare consultare le singole sezioni del sito (nascita, matrimonio, divorzio, morte).

Conformemente alla normativa locale, per motivi di privacy, il Consolato non può richiedere alcun tipo di certificato. Essi andranno richiesti direttamente dagli interessati alle competenti autorità locali.

Per domande specifiche e questioni non chiarite in questo sito inviare una mail a

statocivile.newyork@esteri.it