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Chi deve aggiornare la propria situazione anagrafica?

I connazionali iscritti all’A.I.R.E. presso il Consolato generale di New York possono aggiornare la propria situazione anagrafica direttamente sul portale Fast It.

L’interessato deve comunicare tempestivamente:

  • il trasferimento della propria residenza o abitazione all’estero;
  • le modifiche dello stato civile, anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • la perdita della cittadinanza italiana.

Cambio indirizzo nella stessa circoscrizione consolare

La richiesta deve essere effettuata tramite il portale Fast It, caricando la dichiarazione di cambio indirizzo/trasferimento/rimpatrio, copia del proprio passaporto e dei passaporti dei componenti del nucleo familiare e una prova di residenza relativa al nuovo indirizzo.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e la ricezione del plico elettorale in caso di votazioni.

È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

Rientro definitivo in Italia

I cittadini iscritti all’A.I.R.E. che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’A.I.R.E. con contestuale iscrizione in A.P.R. (Anagrafe Popolazione Residente).

Sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza, che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

Cancellazione dall’A.I.R.E.

La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:

  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana.