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Nascita

Il minore nato all’estero figlio di un cittadino italiano può essere riconosciuto cittadino italiano se ricorre una delle seguenti condizioni:

Caso A 1) Genitore con esclusiva cittadinanza italiana (Art. 3-bis, comma 1, lettera c Legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Caso A 2) Nonno/a con esclusiva cittadinanza italiana (Art. 3-bis, comma 1, lettera c Legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Caso B) Genitore che ha risieduto in Italia almeno due anni prima della nascita (Art. 3-bis, comma 1, lettera d Legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Caso C) Minore che non rientra nelle categorie precedenti, ma non è in possesso di altra cittadinanza.

Le modifiche normative introdotte dal D.L 36/2025, come convertito dalla Legge 74 del 2025, consentono il riconoscimento della cittadinanza italiana al minore nato all’estero, figlio di cittadino italiano, solo laddove rientri in una delle categorie sopra indicate.

Sono previsti, inoltre, casi limitati di acquisto della cittadinanza italiana per i minorenni, figli di cittadini italiani iure sanguinis, che non rientrano nei casi di riconoscimento della cittadinanza italiana sopra descritti. Si tratta di casi di acquisto per “beneficio di legge”, per il quali la cittadinanza non è acquisita alla nascita ma il giorno dopo la dichiarazione resa dai genitori in Consolato. Per maggiori informazioni sui casi di acquisto della cittadinanza da parte di minori che non rientrano nelle ipotesi di riconoscimento automatico si prega di consultare la pagina dedicata alla cittadinanza dei minori.

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Per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana del minore nato all’estero, che rientri nelle ipotesi di trasmissione della cittadinanza di cui alle lettere c e d dell’art. 3-bis della Legge 91/1992 (v. sopra), occorre richiederne, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 396 del 2000, la registrazione della nascita, seguendo le indicazioni sotto riportate.

Registrazione di una nascita

Al momento della registrazione di una nascita, si raccomanda di fornire sempre alle autorità locali le generalità corrette dei genitori, esattamente come risultano dai documenti italiani. Inoltre si raccomanda di controllare i certificati ottenuti dalle autorità locali e di fare correggere eventuali errori prima di procedere alla legalizzazione e alla traduzione.

Si segnala, inoltre, che con l’entrata in vigore, il 3 dicembre 2024, della Legge 4 novembre 2024 n. 169, il reato di surrogazione di maternità commesso da cittadino italiano è perseguibile anche all’estero e punito ai sensi della legge italiana. Ciò indipendentemente dal fatto che la relativa pratica sia consentita nel Paese estero in cui ha avuto luogo. Al reato di surrogazione di maternità si applica la pena prevista dall’art. 12, comma 6, della Legge 19 febbraio 2004 n. 40, che già lo prevedeva e sanzionava sul territorio nazionale.

Si attira pertanto l’attenzione degli utenti sulla circostanza che, in applicazione dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 2011 n. 71, l’autorità consolare cui venga presentato l’atto di nascita di un bambino che risulti, o si possa presumere, essere nato mediante surrogazione di maternità, sarà tenuta a comunicare alla competente autorità giudiziaria nazionale la relativa ipotesi di reato, in concomitanza con l’invio dell’atto stesso al Comune italiano di riferimento.

Affinché l’Autorità Consolare possa trasmettere il certificato di nascita (rilasciato dalle autorità locali ai genitori) al Comune in Italia è necessario presentare la documentazione sotto riportata.

Si precisa che la trasmissione al Comune del certificato di nascita di un minore comporta anche l’automatica iscrizione dello stesso all’AIRE, per cui non è necessario presentare separatamente richiesta di iscrizione.

Documentazione da presentare:

Caso A 1) Genitore con esclusiva cittadinanza italiana (Art. 3-bis, comma 1, lettera c Legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  • Domanda di trascrizione atto di nascita da compilare, datare e firmare a cura del genitore cittadino italiano interessato;
  • Certificato di nascita del/della minore in originale munito di Apostille (o di legalizzazione, per i Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja sull’Apostille). I certificati statunitensi dovranno essere sempre nel formato esteso (cosiddetto Long Form o Extended Form che riporta esatto luogo di nascita, data o età e luogo di nascita dei genitori), secondo le modalità con cui tali certificati vengono rilasciati nei singoli Stati;
  • Traduzione in italiano del certificato, dattiloscritta, completa, fedele all’originale, con le date indicate nel formato giorno/mese/anno. Sul sito di questo Consolato è disponibile un elenco di traduttori;
  • Copia dei passaporti in corso di validità dei genitori (solo la pagina con la foto, i dati e la firma) e di eventuale passaporto straniero del/della minore, se posseduto;
  • Atto integrale di nascita del genitore italiano rilasciato dal Comune italiano di nascita;
  • Copia autenticata da un notary public del certificato di naturalizzazione rilasciato dalle competenti autorità estere di emigrazione; copia del visto rilasciato dalle competenti autorità statunitensi in corso di validita’; permesso di soggiorno permanente statunitense in corso di validita’;
  • Busta USPS preaffrancata e self addressed per l’eventuale restituzione della documentazione incompleta/non corretta.

Caso A 2) Nonno/a con esclusiva cittadinanza italiana (Art. 3-bis, comma 1, lettera c Legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  • Domanda di trascrizione atto di nascita da compilare, datare e firmare a cura del genitore cittadino italiano interessato;
  • Certificato di nascita del/della minore in originale munito di Apostille (o di legalizzazione, per i Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja sull’Apostille). I certificati statunitensi dovranno essere sempre nel formato esteso (cosiddetto Long Form o Extended Form che riporta esatto luogo di nascita, data o età e luogo di nascita dei genitori), secondo le modalità con cui tali certificati vengono rilasciati nei singoli Stati;
  • Traduzione in italiano del certificato, dattiloscritta, completa, fedele all’originale, con le date indicate nel formato giorno/mese/anno. Sul sito di questo Consolato è disponibile un elenco di traduttori;
  • Copia dei passaporti in corso di validità dei genitori (solo la pagina con la foto, i dati e la firma) e di eventuale passaporto straniero del minore, se posseduto;
  • Atto integrale di nascita del genitore italiano rilasciato dal Comune italiano di nascita;
  • Atto integrale di nascita del nonno/a italiano/a rilasciato dal Comune italiano di nascita;
  • Nel caso in cui il nonno/a abbia vissuto all’estero, certificato rilasciato dalle competenti autorità esteri di emigrazione, debitamente legalizzato e munito di Apostille, che attesti che il nonno/a italiano/a (o italiano al momento della morte se il decesso e’ avvenuto prima della nascita del/della minore) non abbia acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione prima della nascita del/della minore;
  • Se del caso, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;
  • Utile documentazione volta a fornire prova della non cittadinanza del paese straniero di emigrazione ad esempio certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza, green card in corso di validità;
  • Busta USPS preaffrancata e self addressed per l’eventuale restituzione della documentazione incompleta/non corretta.

Caso B) Genitore che ha risieduto in Italia almeno due anni prima della nascita (Art. 3-bis, comma 1, lettera d Legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  • Domanda di trascrizione atto di nascita da compilare, datare e firmare a cura del genitore cittadino italiano interessato;
  • Certificato di nascita del/della minore in originale munito di Apostille (o di legalizzazione, per i Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja sull’Apostille). I certificati statunitensi dovranno essere sempre nel formato esteso (cosiddetto Long Form o Extended Form che riporta esatto luogo di nascita, data o età e luogo di nascita dei genitori), secondo le modalità con cui tali certificati vengono rilasciati nei singoli Stati;
  • Traduzione in italiano del certificato, dattiloscritta, completa, fedele all’originale, con le date indicate nel formato giorno/mese/anno. Sul sito di questo Consolato è disponibile un elenco di traduttori;
  • Copia dei passaporti in corso di validità dei genitori (solo la pagina con la foto, i dati e la firma) e di eventuale passaporto straniero del/della minore, se posseduto;
  • Certificato di cittadinanza del genitore italiano con specificati il luogo, la data, la modalità di acquisto della cittadinanza italiana, rilasciato dal Comune italiano competente
  • Certificato storico di residenza rilasciato dai Comuni italiani dove il genitore è stato residente dal quale emerga che il genitore ha vissuto per due anni continuativi prima della nascita del minore e dopo l’acquisto della cittadinanza;
  • Busta USPS preaffrancata e self addressed per l’eventuale restituzione della documentazione incompleta/non corretta.

Caso C) Minore che non rientra nelle categorie precedenti, ma non è in possesso di altra cittadinanza

  • Domanda di trascrizione atto di nascita;
  • Certificato di nascita del/della minore in originale munito di Apostille (o di legalizzazione, per i Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja sull’Apostille). I certificati statunitensi dovranno essere sempre nel formato esteso (cosiddetto Long Form o Extended Form che riporta esatto luogo di nascita, data o età e luogo di nascita dei genitori), secondo le modalità con cui tali certificati vengono rilasciati nei singoli Stati;
  • Traduzione in italiano del certificato, dattiloscritta, completa, fedele all’originale, con le date indicate nel formato giorno/mese/anno. Sul sito di questo Consolato è disponibile un elenco di traduttori;
  • Copia dei passaporti in corso di validità dei genitori (solo la pagina con la foto, i dati e la firma) e di eventuale passaporto straniero del minore, se posseduto;
  • Certificato storico di residenza dei Comuni italiani dove il genitore/i genitori sono stati residenti;
  • Se il Certificato storico di Residenza indica residente estere, certificato di non naturalizzazione;
  • Se uno dei genitori è nato all’estero o possiede una o più altre cittadinanze, attestazione di non trasmissione della cittadinanza al minore in originale, debitamente legalizzata, munita di Apostille nonche’ tradotta in lingua italiana emessa dalle competenti autorita’ stranieri del paese di nascita/di cittadinanza del genitore;
  • Eventuale certificato di apolidia rilasciato dalle autorita’ esere del paese di nascita del minore in originale, debitamente legalizzato, munito di Apostille e tradotto in lingua italiana;
  • Busta USPS preaffrancata e self addressed per l’eventuale restituzione della documentazione incompleta/non corretta.

Se i genitori si sono sposati all’estero ma il matrimonio non è stato trascritto in Italia, è necessario presentare anche tale documentazione.

Se i genitori si sono sposati in Italia si prega di allegare un’autocertificazione a firma di un genitore italiano con l’indicazione della data e luogo del matrimonio.

Se i genitori non sono sposati o non lo erano all’epoca della nascita, alla documentazione è necessario aggiungere i seguenti documenti:

– Riconoscimento di paternità legalizzato con Apostille e traduzione in italiano completa e conforme all’originale.

Il riconoscimento di paternità è conosciuto negli USA come “Acknowledgment of Paternity” o anche come “Certificate of Parentage”. Viene solitamente compilato e firmato nella struttura ospedaliera dai genitori non sposati e viene poi registrato assieme alla nascita presso l’ufficio di stato civile locale. È quindi reperibile presso gli stessi uffici dove si ritirano i certificati di nascita.

Informazioni per il reperimento degli atti di nascita

Per le nascite avvenute nel territorio municipale di New York (Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island)

Per le nascite avvenute nello Stato di New York, ma fuori dal territorio municipale di New York City
I certificati devono essere richiesti in copia originale e in “Long Form”, al seguente indirizzo: New York State Department of Health https://www.ny.gov/services/get-copy-birth-certificate
Per l’Apostille, occorre rivolgersi al seguente indirizzo: New York State Department of State https://dos.ny.gov/apostille-or-certificate-authentication

Per le nascite avvenute nello Stato del Connecticut
I certificati devono essere richiesti in copia originale e in “Long Form” al Town Clerk del luogo dove la nascita è avvenuta. Sugli stessi deve essere apposta la firma del City Registrar.
Per informazioni:
Connecticut Department of PublicHealth
https://portal.ct.gov/DPH/Vital-Records/State-Vital-Records-Office–Home
Successivamente, i certificati devono essere legalizzati con Apostille al seguente indirizzo:
Secretary of the State of Connecticut – Authentication Unit
https://portal.ct.gov/SOTS/Legislative-Services/Authentication-of-Documents-and-the-Apostille

Per le nascite avvenute nello Stato del New Jersey
I certificati devono essere richiesti in copia originale e in “Long Form”. Per informazioni:
New Jersey Department of Health
Office of Vital Statistics and Registry
https://www.state.nj.us/health/vital/
Successivamente, i certificati devono essere legalizzati con Apostille al seguente indirizzo:
Secretary of the State of New Jersey
https://www.nj.gov/treasury/revenue/apostilles.shtml

Per le nascite avvenute nei Territori britannici delle Isole Bermude
I certificati devono essere richiesti, in copia originale, completi di tutte le generalità (maternità e paternità), al seguente indirizzo:
Government of Bermuda The Registry General
https://www.gov.bm/department/registry-general
Successivamente, i certificati devono essere legalizzati con Apostille al seguente indirizzo:
Parliamentary Registry Office
https://www.elections.gov.bm/services/apostille-information.html

Per i certificati non formati nella circoscrizione consolare del Consolato Generale d’Italia a New York si raccomanda di verificare sempre la correttezza della documentazione con il Consolato italiano competente per territorio.

Procedura per la consegna al Consolato:

La documentazione può essere inserita in una busta e spedita per posta, al seguente indirizzo: Consolato Generale d’Italia, Ufficio Stato Civile, 690 Park Avenue, New York, NY 10065, oppure consegnata personalmente, durante l’orario di apertura al pubblico, presso la dropbox posizionata all’ingresso del Consolato.

A causa del volume delle richieste, l’ufficio non è in grado di dare conferma di ricezione dei documenti. Chi ne abbia necessità è pregato di ricorrere a spedizioni postali dotate di “Tracking Number” o di servizio ricevuta di avvenuta consegna.

Per la verifica della trascrizione si prega di contattare direttamente il Comune competente.
Per la richiesta del passaporto italiano si prega di consultare l’apposita sezione PASSAPORTI del sito.

I certificati di nascita dei figli vengono trasmessi ai Comuni solo se la documentazione, corretta e completa, viene recapitata almeno 30 giorni PRIMA del compimento del diciottesimo anno di età.