Il minore nato all’estero figlio di un cittadino italiano può essere riconosciuto cittadino italiano se ricorre una delle seguenti condizioni:
- un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana (Art. 3-bis, comma 1, lettera c Legge 5 febbraio 1992, n. 91). In tal caso, occorre presentare documentazione atta a dimostrare che il genitore o il nonno non sia, o non fosse al momento del decesso, in possesso di ulteriori cittadinanze. Non sono sufficienti mere dichiarazioni di parte;
- un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio (Art. 3-bis, comma 1, lettera d Legge 5 febbraio 1992, n. 91). In tal caso occorre presentare certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente;
- Il minore non rientra in alcuna delle categorie precedenti ma non è in possesso di altra cittadinanza. In tal caso, occorre presentare idonea documentazione atta a dimostrare che il minore non possiede altra cittadinanza. Non sono sufficienti mere dichiarazioni di parte.
Le modifiche normative introdotte dal D.L 36/2025, come convertito dalla Legge 74 del 2025, consentono il riconoscimento della cittadinanza italiana al minore nato all’estero, figlio di cittadino italiano, solo laddove rientri in una delle categorie sopra indicate.
Sono previsti, inoltre, casi limitati di acquisto della cittadinanza italiana per i minorenni, figli di cittadini italiani per nascita, che non rientrano nei casi di riconoscimento della cittadinanza italiana sopra descritti. Si tratta di casi di acquisto per “beneficio di legge”, per il quali la cittadinanza non è acquisita alla nascita ma il giorno dopo la dichiarazione resa in Consolato. Per maggiori informazioni sui casi di acquisto della cittadinanza da parte di minori che non rientrano nelle ipotesi di riconoscimento automatico si prega di consultare la pagina dedicata alla cittadinanza dei minori.
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Per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana del minore nato all’estero, che rientri nelle ipotesi di trasmissione della cittadinanza di cui alle lettere c e d dell’art. 3-bis della Legge 91/1992 (v. sopra), occorre richiederne, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 396 del 2000, la registrazione della nascita, seguendo le indicazioni sotto riportate.
Registrazione di una nascita
Al momento della registrazione di una nascita, si raccomanda di fornire sempre alle autorità locali le generalità corrette dei genitori, esattamente come risultano dai documenti italiani. Inoltre si raccomanda di controllare i certificati ottenuti dalle autorità locali e di fare correggere eventuali errori prima di procedere alla legalizzazione e alla traduzione.
Si segnala, inoltre, che con l’entrata in vigore, il 3 dicembre 2024, della Legge 4 novembre 2024 n. 169, il reato di surrogazione di maternità commesso da cittadino italiano è perseguibile anche all’estero e punito ai sensi della legge italiana. Ciò indipendentemente dal fatto che la relativa pratica sia consentita nel Paese estero in cui ha avuto luogo. Al reato di surrogazione di maternità si applica la pena prevista dall’art. 12, comma 6, della Legge 19 febbraio 2004 n. 40, che già lo prevedeva e sanzionava sul territorio nazionale.
Si attira pertanto l’attenzione degli utenti sulla circostanza che, in applicazione dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 2011 n. 71, l’autorità consolare cui venga presentato l’atto di nascita di un bambino che risulti, o si possa presumere, essere nato mediante surrogazione di maternità, sarà tenuta a comunicare alla competente autorità giudiziaria nazionale la relativa ipotesi di reato, in concomitanza con l’invio dell’atto stesso al Comune italiano di riferimento.
Affinché l’Autorità Consolare possa trasmettere il certificato di nascita (rilasciato dalle autorità locali ai genitori) al Comune in Italia è necessario presentare la documentazione sotto riportata.
Si precisa che la trasmissione al Comune del certificato di nascita di un minore comporta anche l’automatica iscrizione dello stesso all’AIRE, per cui non è necessario presentare separatamente richiesta di iscrizione.
Documentazione da presentare:
- Modulo di domanda di trascrizione, da scaricare da questo sito, compilare, datare e firmare a cura del cittadino italiano interessato
- Certificato in originale munito di Apostille (o di legalizzazione, per i Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja sull’Apostille). I certificati statunitensi dovranno essere sempre nel formato esteso (cosiddetto Long Form o Extended Form che riporta esatto luogo di nascita, data o età e luogo di nascita dei genitori), secondo le modalità con cui tali certificati vengono rilasciati nei singoli Stati.
- Traduzione in italiano del certificato, dattiloscritta, completa, fedele all’originale, con le date indicate nel formato giorno/mese/anno. Sul sito di questo Consolato è disponibile un elenco di traduttori
- Copia dei passaporti in corso di validita’ dei genitori (solo la pagina con la foto, i dati e la firma) e di eventuale passaporto straniero del minore, se posseduto.
- Documentazione atta a dimostrare che il minore rientri in una delle categorie per le quali è possibile il riconoscimento della cittadinanza italiana, come sopra elencate.
ATTENZIONE
Se i genitori si sono sposati all’estero ma il matrimonio non è stato trascritto in Italia, è necessario presentare anche tale documentazione.
Se i genitori si sono sposati in Italia si prega di allegare un’autocertificazione a firma di un genitore italiano con l’indicazione della data e luogo del matrimonio.
Se i genitori non sono sposati o non lo erano all’epoca della nascita, alla documentazione è necessario aggiungere i seguenti documenti:
– Riconoscimento di paternità legalizzato con Apostille e traduzione in italiano completa e conforme all’originale.
Il riconoscimento di paternità è conosciuto negli USA come “Acknowledgment of Paternity” o anche come “Certificate of Parentage”. Viene solitamente compilato e firmato nella struttura ospedaliera dai genitori non sposati e viene poi registrato assieme alla nascita presso l’ufficio di stato civile locale. È quindi reperibile presso gli stessi uffici dove si ritirano i certificati di nascita.
Informazioni per il reperimento degli atti di nascita
Per le nascite avvenute nel territorio municipale di New York (Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island)
- chiedere il Certificato in originale, in “Long Form” con “Letter of Exemplification” al: Department of Health and Mental Hygiene https://www1.nyc.gov/site/doh/services/birth-certificates.page
- successivamente, il Certificato dovrà essere autenticato dal New York County Clerk al seguente indirizzo: https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-01029
- infine, il Certificato dovrà essere legalizzato con l’Apostille al seguente indirizzo: https://dos.ny.gov/apostille-or-certificate-authentication
Per le nascite avvenute nello Stato di New York, ma fuori dal territorio municipale di New York City
I certificati devono essere richiesti in copia originale e in “Long Form”, al seguente indirizzo: New York State Department of Health https://www.ny.gov/services/get-copy-birth-certificate
Per l’Apostille, occorre rivolgersi al seguente indirizzo: New York State Department of State https://dos.ny.gov/apostille-or-certificate-authentication
Per le nascite avvenute nello Stato del Connecticut
I certificati devono essere richiesti in copia originale e in “Long Form” al Town Clerk del luogo dove la nascita è avvenuta. Sugli stessi deve essere apposta la firma del City Registrar.
Per informazioni:
Connecticut Department of PublicHealth
https://portal.ct.gov/DPH/Vital-Records/State-Vital-Records-Office–Home 
Successivamente, i certificati devono essere legalizzati con Apostille al seguente indirizzo:
Secretary of the State of Connecticut – Authentication Unit
https://portal.ct.gov/SOTS/Legislative-Services/Authentication-of-Documents-and-the-Apostille
Per le nascite avvenute nello Stato del New Jersey
I certificati devono essere richiesti in copia originale e in “Long Form”. Per informazioni:
New Jersey Department of Health
Office of Vital Statistics and Registry
https://www.state.nj.us/health/vital/
Successivamente, i certificati devono essere legalizzati con Apostille al seguente indirizzo:
Secretary of the State of New Jersey
https://www.nj.gov/treasury/revenue/apostilles.shtml
Per le nascite avvenute nei Territori britannici delle Isole Bermude
I certificati devono essere richiesti, in copia originale, completi di tutte le generalità (maternità e paternità), al seguente indirizzo:
Government of Bermuda The Registry General
https://www.gov.bm/department/registry-general
Successivamente, i certificati devono essere legalizzati con Apostille al seguente indirizzo:
Parliamentary Registry Office
https://www.elections.gov.bm/services/apostille-information.html
Per i certificati non formati nella circoscrizione consolare del Consolato Generale d’Italia a New York si raccomanda di verificare sempre la correttezza della documentazione con il Consolato italiano competente per territorio.
Procedura per la consegna al Consolato:
Una volta completata, la documentazione puo’ essere inserita in una busta e spedita per posta, al seguente indirizzo: Consolato Generale d’Italia, Ufficio Stato Civile, 690 Park Avenue, New York, NY 10065, oppure consegnata personalmente, durante l’orario di apertura al pubblico, presso la dropbox posizionata all’ingresso del Consolato.
A causa del volume delle richieste, l’ufficio non è in grado di dare conferma di ricezione dei documenti. Chi ne abbia necessità è pregato di ricorrere a spedizioni postali dotate di “Tracking Number” o di servizio ricevuta di avvenuta consegna.
Per la verifica della trascrizione si prega di contattare direttamente il Comune competente.
Per la richiesta del passaporto italiano si prega di consultare l’apposita sezione PASSAPORTI del sito.
I certificati di nascita dei figli vengono trasmessi ai Comuni solo se la documentazione, corretta e completa, viene recapitata almeno 30 giorni PRIMA del compimento del diciottesimo anno di età.
