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Unioni Civili

Unioni Civili

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 1 della L. 20 maggio 2016, n. 76, i cittadini dello stesso sesso, di cui almeno uno di nazionalità italiana e residenti nella nostra circoscrizione consolare, possono contrarre unione civile presso questo Consolato Generale.

Si rammenta l’obbligo di trascrivere presso i Comuni italiani di appartenenza, per il tramite dell’ Ufficio consolare, gli atti di matrimonio o di unione civile contratti prima dell’entrata in vigore della Legge.

APPROFONDIMENTO (clicca qui)

Se il connazionale residente in Italia desidera provvedere autonomamente alla trascrizione dell’atto presso il proprio comune di residenza, potrà presentarsi in questo Consolato Generale, munito dell’atto in Long form debitamente legalizzato con “Apostille” e corredato di traduzione in lingua italiana, anche autoredatta purché fedele in tutte le sue parti, per richiedere la legalizzazione di quest’ultima e la dichiarazione di conformità dell’atto, che così composto potrà essere consegnato direttamente al Comune italiano di residenza per la trascrizione (art. 12, comma 11, DPR 396/2000).