La cittadinanza italiana può essere riconosciuta iure sanguinis quando sia accertata la discendenza da cittadino italiano e la mancanza di interruzioni nella linea di trasmissione della cittadinanza, secondo le diverse Leggi che si sono succedute nel tempo. La cittadinanza italiana si trasmette di padre in figlio senza limiti di generazione. La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948.
L’attuale Legge in materia di cittadinanza (Legge 5 febbraio 1992 n. 91), entrata in vigore il 16 agosto 1992, consente di avere più di una cittadinanza. Prima del 16 agosto 1992, invece, secondo Legge del 13 giugno 1912 n. 555 allora in vigore, il cittadino italiano che acquistava spontaneamente una cittadinanza straniera per naturalizzazione perdeva la cittadinanza italiana e con lui la perdevano i figli minori conviventi che acquistavano la cittadinanza straniera (art. 12, comma 2, Legge 555/1912). Secondo le nuove linee interpretative emanate dal Ministero dell’Interno con Circolare del 3 ottobre 2024, a seguito di recenti sentenze della Corte di Cassazione, la perdita della cittadinanza italiana da parte del cittadino che si e’ naturalizzato prima del 16 agosto 1992, comporta la perdita della cittadinanza italiana anche per il figlio minore che avesse già la cittadinanza straniera per nascita (ius soli).
Tale naturalizzazione determina l’interruzione della trasmissione della cittadinanza e quindi l’impossibilità di essere riconosciuti cittadini italiani, salvo che si dimostri il riacquisto secondo le ipotesi previste dagli articoli 3 e 9 della legge 555/1912, richiamate dallo stesso art. 12 (vedi nota)*.
Per presentare la domanda di cittadinanza per discendenza (iure sanguinis) occorre prenotare un appuntamento, tramite il portale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale prenot@mi, che dovrà essere confermato dall’utente direttamente sul portale tra il decimo e il terzo giorno prima della data fissata.
Nel caso non vi siano date disponibili, il sistema di prenotazione, ove vi sia capienza, offre la possibilità dell’inserimento nella lista di attesa. Il sistema in automatico ricerca il primo posto libero e avvisa direttamente l’utente con una mail non appena questo sarà disponibile.
La data proposta dal sistema dovrà essere confermata nello stesso portale dall’interessato entro 5 giorni per assicurarsi la prenotazione dell’appuntamento.
Il giorno dell’appuntamento il richiedente non dovrà recarsi in Consolato ma dovrà spedire la domanda di riconoscimento di cittadinanza (formulari e documentazione a supporto, come indicato nella Check List), via posta, verificando che sia ben visibile sul plico la data di spedizione. Se l’istanza risulterà inviata precedentemente alla data dell’appuntamento il plico sarà restituito, a spese del mittente, senza alcuna valutazione, con la motivazione “data non corrispondente all’appuntamento”.
Sulla busta si dovrà indicare, oltre all’indirizzo e al proprio nome, anche la data dell’appuntamento e il codice di prenotazione generato dal sistema prenot@mi (come da esempio nella Check List).
I documenti all’interno della busta dovranno essere organizzati come specificato nella Check List.
I formulari da allegare alla domanda sono disponibili nella sezione “cittadinanza” della modulistica.
L’ufficio, acquisita la domanda, invierà, via e-mail, la ricevuta del pagamento che sarà riscosso a prescindere dall’esito della valutazione della documentazione.
Le domande rispondenti ai requisiti richiesti, corredate da documentazione complete e corretta, saranno definite entro i successivi 24 mesi.
Al termine dell’istruttoria, il Consolato Generale comunicherà all’interessato, via email, l’esito della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda, la documentazione sarà conservata agli atti del Consolato Generale e non potrà essere restituita.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (CHECK LIST)
Il figlio di genitore nato in Italia può presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza diretta seguendo la procedura qui descritta.
*L’art. 12 della Legge 555/1912 richiama gli artt. 3 e 9 della stessa Legge che prevedevano ipotesi di acquisto/riacquisto della cittadinanza italiana, come per esempio:
- il servizio militare in Italia o impiego per lo Stato Italiano (art. 3, comma 1, n. 1 e art. 9, comma 1, n. 1, Legge 555/1912);
- residenza in Italia con dichiarazione entro un anno dal compimento della maggiore eta’ di elezione della cittadinanza italiana (art. 3, comma 1, n. 2, Legge 555/1912);
- dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza straniera e residenza in Italia entro un anno dalla rinuncia (art. 9, comma 1, n. 2, Legge 555/1912);
- dopo due anni di residenza in Italia (art. 9, comma 1, n. 3, Legge 555/1912).