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Cittadinanza

Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione, in particolare DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.

Il riconoscimento o l’acquisto di cittadinanza italiana può avvenire:

Si consiglia attenta lettura del sito nelle sue varie sezioni e della normativa che regola la materia della cittadinanza italiana.

L’Autorità competente ad effettuare gli accertamenti è determinata in base al luogo di residenza. Per i residenti all’estero è l’autorità diplomatica-consolare competente per territorio.

Il Consolato Generale d’Italia a New York è competente per i residenti negli Stati di New York, Connecticut, New Jersey (solo le Contee di Bergen, Essex, Hudson, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Monmouth, Morris, Passaic, Somerset, Sussex, Union and Warren) e nelle Isole Bermuda.

La trattazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne è soggetta al pagamento di 300 euro (articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata sulla G.U. n.143 del 23 giugno 2014) da corrispondere con money order intestato al Consolato Generale d’Italia in New York. L’importo dovrà essere in dollari USA, al cambio del trimestre in corso. Si prega di consultare la tabella delle tariffe consolari per l’importo aggiornato.

Si precisa che il pagamento è dovuto a prescindere dall’esito della richiesta.

Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro, ai sensi dell’art. 9-bis della Legge 91 del 5 febbraio 1992, da corrispondere al Ministero dell’Interno, secondo le modalità indicate nelle relative sezioni di questo sito web.

I figli minorenni di cittadini italiani sono cittadini italiani e la nascita dovrà essere registrata seguendo le indicazioni contenute nella pagina dello stato civile dedicata alla nascita e NON consultando la sezione Cittadinanza del sito, che riguarda solo i maggiorenni.