Secondo la Legge 91/1992, come emendata dal DL 36/2025, convertito in L. 74/2025, e’ riconosciuto Cittadino Italiano iure sanguinis (dalla nascita):
- Il richiedente nato in Italia da padre o madre cittadino Italiano (Art. 1 Legge 91/1992);
- Il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha ne’ puo’ avere alcun’altra cittadinanza (Art. 3-bis comma 1 Legge 91/1992);
- Il richiedente riconosciuto, secondo la normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di una domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025 (art. 3-bis, lettere a, a-bis, b Legge 91/1992), oppure in base a domanda presentata su appuntamento comunicato entro le 23:59 ora di Roma del 27 marzo 2025;
- Il richiedente che ha un genitore o un nonno che possiede – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana (Art. 3-bis, comma 1, lett. c Legge 91/1992);
- Il richiedente che ha un genitore (anche adottivo) cittadino italiano che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio (Art. 3-bis, comma 1, lett. d Legge 91/1992).
Per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana, il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:
- Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano rilasciato, negli ultimi sei mesi, dal Comune Italiano ove è stata registrata la nascita;
- Atti di nascita, debitamente legalizzati e accompagnati da traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Atto di matrimonio dell’avo Italiano, debitamente legalizzato e munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
- Atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta, debitamente legalizzati e muniti di traduzione ufficiale italiana, se formati all’estero, incluso, se del caso, quello del richiedente;
- Eventuale atto di morte degli ascendenti in linea retta, debitamente legalizzati e munit di traduzione ufficiale italiana, se formati all’estero;
- Documentazione rilasciata dalle competenti Autorità dello/degli Stato/Stati esteri di emigrazione, attestante che l’avo Italiano emigrato all’estero non abbia acquistato la cittadinanza dello Stato estero. Nel caso di emigrazione negli Stati Uniti, occorrerà presentare questi documenti;
- Nel caso di naturalizzazione dell’avo, occorrerà presentare copia notarizzata del certificato di naturalizzazione. In caso di naturalizzazione negli Stati Uniti, qualora il certificato di naturalizzazione non riporti la data di nascita, sarà necessario richiedere una copia certificata della declaration of intention/petition for naturalization/oath of allegiance del genitore rilasciata dal NARA;
- Formulari (richiesta riconoscimento della cittadinanza italiana; modello 1, modello 2, modello 3 nel caso di ascendente vivente oppure modello 4 nel caso di ascendente deceduto), tutti con firme notarizzate da notaio competente nel luogo di residenza del dichiarante e debitamente legalizzati con Apostille;
- Copia del proprio passaporto valido;
- Prova di residenza (copia della patente di guida valida oppure copia di una bolletta di un servizio pubblico intestata al richiedente oppure copia dell’ultimo federal tax statement);
- Pagamento del contributo amministrativo, corrisposto tramite money order o assegno circolare intestato al Consolato Generale d’Italia – New York; l’ammontare può essere verificato sul sito del Consolato al seguente link.
- Stampa della conferma dell’appuntamento ricevuta dal sistema Prenot@mi.
Per dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla nuova normativa per il riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita (iure sanguinis) occorre presentare:
- In caso di esclusivo possesso della cittadinanza italiana (art. 3-bis, lettera c, Legge 91/1992), a titolo esemplificativo, certificati negativi di naturalizzazione nel Paese o Paesi di emigrazione o documentazione atta a confermare il soggiorno come straniero nei paesi di emigrazione;
- In caso di residenza in Italia per almeno due anni continuativi, certificato storico di residenza emesso dal Comune di residenza in Italia.
Si precisa che, se non completa di TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SUMMENZIONATA, la domanda verrà rigettata e sarà necessario prenotare un nuovo appuntamento e pagare nuovamente il contributo amministrativo.
Per presentare la domanda di cittadinanza per discendenza (iure sanguinis) occorre prenotare un appuntamento, tramite il portale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale prenot@mi, che dovrà essere confermato dall’utente direttamente sul portale tra il decimo e il terzo giorno prima della data fissata.
Agli utenti gia’ iscritti nella lista d’attesa, il sistema in automatico propone via mail un appuntamento, partendo dai primi in lista. Non sono possibili nuove iscrizioni.
La data proposta dal sistema dovrà essere confermata nello stesso portale dall’interessato entro 5 giorni per assicurarsi la prenotazione dell’appuntamento.
Il giorno dell’appuntamento il richiedente NON dovrà recarsi in Consolato ma dovrà spedire la domanda di riconoscimento di cittadinanza (formulari e documentazione a supporto), via posta, verificando che sia ben visibile sul plico la data di spedizione. Se l’istanza risulterà inviata precedentemente alla data dell’appuntamento il plico sarà restituito, a spese del mittente, senza alcuna valutazione, con la motivazione “data non corrispondente all’appuntamento”.
Sulla busta si dovrà indicare, oltre all’indirizzo e al proprio nome, anche la data dell’appuntamento e il codice di prenotazione generato dal sistema Prenot@mi.
I formulari da allegare alla domanda sono disponibili nella sezione “cittadinanza” della modulistica.
L’ufficio, acquisita la domanda, invierà, via e-mail, la ricevuta del pagamento che sarà riscosso a prescindere dall’esito della valutazione della documentazione.
Le domande rispondenti ai requisiti richiesti, corredate da documentazione complete e corretta, saranno definite entro i successivi 24 mesi.
Al termine dell’istruttoria, il Consolato Generale comunicherà all’interessato, via email, l’esito della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda, la documentazione sarà conservata agli atti del Consolato Generale e non potrà essere restituita.
Per le domande presentate in base ad appuntamento comunicato entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 si prega di fare riferimento alla Check list.