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Importazione temporanea di animali domestici

Dal 2 ottobre 2004 è in vigore il Regolamento 998\2003\CE relativo ai requisiti veterinari applicabili all’introduzione ed ai trasferimenti nel territorio dell’Unione Europea di animali domestici (cani, gatti, furetti, ecc.) al seguito dei viaggiatori e senza fini commerciali.

Ogni animale domestico proveniente dagli Stati Uniti deve essere munito del certificato veterinario europeo. Come prevede il documento, gli animali domestici dovranno:

• essere identificabili tramite tatuaggio leggibile oppure microchip;
• essere vaccinati contro la rabbia con vaccinazioni in corso di validità.

Per l’introduzione in Italia dai Paesi terzi degli animali da compagnia (o domestici) non è necessaria l’esecuzione dei trattamenti preventivi nei confronti delle zecche e dell’echinococco.
Per gli animali domestici in provenienza dagli Stati Uniti, l’Allegato II, parte C del Regolamento 998\2003\CE prevede inoltre che la vaccinazione non debba essere accompagnata dall’analisi del sangue per la titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia.

Il “Department of Agriculture“ degli Stati Uniti pubblica nel suo sito il Regolamento 998\2003\CE ed il modello di certificato veterinario europeo.

Nella fase iniziale di applicazione della nuova normantiva, in deroga a quanto precede, è stata prevista la possibilità dell’introduzione di animali muniti di certificato veterinario di formato diverso da quello in vigore, a condizione che il certificato veterinario attesti la sussistenza dei medesimi requisiti veterinari previsti dal Regolamento 998\2003\CE, sia stato rilasciato prima del 1 ottobre 2004 e sia tuttora in corso di validità.

Ulteriori informazioni sono reperibili al sito del Ministero della Salute italiano.

È possible portare al proprio seguito, in Italia, un massimo di 5 animali domestici, inclusi nel seguente elenco:
• uccelli (di piccola taglia, ad eccezione dei pappagalli – vedi più avanti);
• cani, gatti, pesci (di piccola dimensione);
• ranidi (rane comuni);
• rettili comuni;
• roditori (esclusi conigli e lepri);
• lacertidi (lucertole e ramarri);
• testutinidi (tartarughe terrestri).

Gli animali al seguito potranno essere introdotti in Italia esclusivamente insieme al proprietario e solo se muniti del certificato attestante la buona salute dell’animale.

Il certificato NON deve essere legalizzato dal Consolato Generale: è sufficiente la firma del veterinario della contea di residenza.

A seguito del viaggiatore è ammessa l’introduzione in Italia di n. 2 pappagalli delle specia più grandi e n. 4 soggetti per le specie più piccole purchè gli animali siano scortati da un certificate sanitario, rilasciato dal Servizio Veterinario Ufficiale del Paese di origine, attestante che gli animali provengono da una località nella quale, per un raggio di Km. 20, non si sono verificati casi di psittacosi negli ultimi 12 mesi.

Va ricordato che in Italia è obbligatorio utilizzare:

• una museruola idonea, per i cani che passeggiano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico senza il guinzaglio;
• la museruola e il guinzaglio, per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto (articolo 83 del D.P.R. 320/54 Regolamento di Polizia Veterinaria)